Nuove norme della Giunta Regionale del Veneto per il ciclo-escursionismo
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La Giunta Regione Veneto, con delibera del 31 Luglio 2012, ha emanato nuove Linee-guida esecutive dell’articolo 33 della legge regionale lO aprile 2012, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”. Art. 33 comma 41.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012.
L’argomento è stato spesso al centro di accesi dibattiti, in quanto è in gioco da un lato la convivenza di escursionisti a piedi ed escursionisti su due ruote, che spesso di trovano a dover condividere tracciati in comune; dall’altro si è trattato di trovare il giusto compromesso per non soffocare un’attività sicuramente in crescita nell’ambiente alpino, conciliandola con criteri quali il rispetto dell’ambiente e la sicurezza a tutela di escursionisti e ciclo-escursionisti.
I punti fondamentali trattati sono:
- i Comuni possono autorizzare tracciati, nuovi oppure su strade silvo-pastorali esistenti, ad uso esclusivo ciclo-escursionistico oppure promiscuo, all’interno di aree attrezzate per lo sci nei periodi di non esercizio. I gestori delle aree stesse devono essere responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo, al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori;
- i percorsi o i tratti di percorso che possono essere ad uso esclusivo dei ve10cipedi, anche a pedalata assistita, vanno adeguatamente segnalati ed interdetti all’escursionismo pedestre; si è dettagliato inoltre, nei nuovi percorsi, la necessità di privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali;
- è stata evidenziata a necessità dell’uso del casco al fine di garantire la sicurezza;
- la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare
competente in materia di viabilità, deve definire i criteri per l’individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici
nell’ ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche
di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento; - gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale (comuni, comunità montane, provincie) possano individuare
specifici percorsi ciclo-escursionistici nelle strade silvo-pastorali e nelle aree ad esse assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita; - i sentieri alpini possono essere inclusi nei percorsi ciclo-escursionistici, qualora individuati dalle competenti Comunità montane per territorio, di concerto con le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, e sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna. Ai fini di tale inclusione, i sentieri alpini devono comunque soddisfare le seguenti condizioni tecniche:
o larghezza minima del fondo viabile, sull’intero tratto interessato, di 1,5 m;
o pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
o mantenimento dell’uso promiscuo in sicurezza del sentiero alpino;
o ridotta velocità da parte dei ciclisti;
o specifica segnaletica rivolta agli utenti. - Regole di comportamento degli utenti
a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione, alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso nonché alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
b) attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente dal gestore;
c) dare la precedenza agli escursionisti a piedi, nel caso di percorsi ad uso promiscuo;
d) rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e superare altri escursionisti in bicicletta o persone che praticano il trekking;
e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclo escursionisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L’andatura deve essere commisurata al grado di esperienza di ciascuno e al tipo di terreno.
t) restare sui percorsi già tracciati;
g) non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;
h) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
i) rispettare le proprietà private;
j) garantire sempre la propria autosufficienza;
k) non viaggiare da soli in zone isolate;
l) non urlare, diffondere musica, inseguire gli animali o danneggiare le piante.
m) Usare il casco, obbligatoriamente nel caso di percorsi ciclo–escursionistici FREE RIDE.
Se sei interessato, puoi scaricare la versione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale N.1434 del 31 Luglio 2012
Rittieni che queste norme possano essere sufficienti a rendere possibile la convivenza dell’attività a piedi e quella su due ruote? A chi infatti non è mai capitato, mentre percorreva un sentiero a piedi, di doversi “lanciare” all’arrivo di un ciclo-escursionista che urla “PISTAAAAAAAA”?
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